Il Comune di Manfredonia ha introdotto una Imposta di Soggiorno, in base alla Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2015 decreto, da corrispondere per i soggiorni a partire dal 1 Gennaio 2019.
Tale tassa è destinata a tutte le categorie alberghiere. La Tassa di Soggiorno è applicata a tutti gli Ospiti che pernottano al Regiohotel Manfredi, in tutte le tipologie di camera.
L’importo della tassa, da corrispondere a fine soggiorno, è così calcolato:
– €2,00 a persona, a notte, per un massimo di 7 notti consecutive di pernottamento (non viene calcolata dall'ottava notte in poi)
Esenzioni:
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Manfredonia;
b) minori entro il quattordicesimo anno di età;
c) i malati che devono effettuare cure presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione, e un eventuale accompagnatore;
d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione, in ragione di un accompagnatore per paziente;
e) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione;
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea autocertificazione, e il loro accompagnatore;
g) i lavoratori pendolari così come risultante da dichiarazione del datore di lavoro*
h) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman ogni 25 partecipanti.
2. L’esenzione nei casi d, e, f è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura socio sanitaria attestante le generalità del malato, del disabile o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Ovvero autocertificazione riportante le informazioni di cui innanzi con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
L’accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Si prega di provvedere al pagamento dell'importo relativo alla Tassa di soggiorno direttamente in hotel in contanti.
* L’importo dell’Imposta di Soggiorno potrebbe essere modificato dal Comune di Manfredonia senza alcun preavviso
** L’applicazione dell’esenzione è subordinata presentazione da parte dell’interessato di apposita dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria dove è ricoverato il paziente, in cui si attestano le generalità e il periodo di riferimento delle prestazioni relative al paziente. L’accompagnatore dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. del n.445 del 2000 e s.m.i. che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.
Documenti che puoi scaricare in Basso:
- Delibera del Consiglio Comunale di Manfredonia sulla Tassa di Soggiorno
- Dichiarazione per Esenzione
Tale tassa è destinata a tutte le categorie alberghiere. La Tassa di Soggiorno è applicata a tutti gli Ospiti che pernottano al Regiohotel Manfredi, in tutte le tipologie di camera.
L’importo della tassa, da corrispondere a fine soggiorno, è così calcolato:
– €2,00 a persona, a notte, per un massimo di 7 notti consecutive di pernottamento (non viene calcolata dall'ottava notte in poi)
Esenzioni:
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Manfredonia;
b) minori entro il quattordicesimo anno di età;
c) i malati che devono effettuare cure presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione, e un eventuale accompagnatore;
d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione, in ragione di un accompagnatore per paziente;
e) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale, con idonea autocertificazione;
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea autocertificazione, e il loro accompagnatore;
g) i lavoratori pendolari così come risultante da dichiarazione del datore di lavoro*
h) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman ogni 25 partecipanti.
2. L’esenzione nei casi d, e, f è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura socio sanitaria attestante le generalità del malato, del disabile o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Ovvero autocertificazione riportante le informazioni di cui innanzi con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
L’accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Si prega di provvedere al pagamento dell'importo relativo alla Tassa di soggiorno direttamente in hotel in contanti.
* L’importo dell’Imposta di Soggiorno potrebbe essere modificato dal Comune di Manfredonia senza alcun preavviso
** L’applicazione dell’esenzione è subordinata presentazione da parte dell’interessato di apposita dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria dove è ricoverato il paziente, in cui si attestano le generalità e il periodo di riferimento delle prestazioni relative al paziente. L’accompagnatore dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. del n.445 del 2000 e s.m.i. che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.
Documenti che puoi scaricare in Basso:
- Delibera del Consiglio Comunale di Manfredonia sulla Tassa di Soggiorno
- Dichiarazione per Esenzione